In base all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 97/2016), devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, di importo superiore a 1.000 Euro.
La CiVIT ha peraltro precisato (delibera n. 59 del 15/7/2013) che non vanno pubblicati i compensi dovuti dalle amministrazioni a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture (questi dati devono comunque essere pubblicate in altre specifiche sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente").